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Illustrazione di una persona che sorvola la spiaggia su un aeroplano di carta

Banca Migros

Congedo non retribuito: cosa devo considerare in merito alla previdenza?

La scelta di prendersi una pausa dal lavoro va per la maggiore, ma si rischia di creare lacune nella previdenza per la vecchiaia. Con i seguenti consigli vai sul sicuro.

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Isabelle von der Weid
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Consiglio

Un congedo non retribuito, noto anche come periodo sabbatico, può causare lacune nella previdenza per la vecchiaia. Più lunga è la pausa, maggiore è il potenziale impatto. È necessario prendere per tempo le dovute misure precauzionali. Ecco una panoramica dei punti principali.

AVS

Dal momento che il datore di lavoro non paga uno stipendio durante il periodo sabbatico, non versa neppure i contributi alle assicurazioni sociali.

Se si interrompe il lavoro solo per tre mesi, non è un problema: l’obbligo contributivo AVS è considerato adempiuto se in un anno civile si è lavorato almeno nove mesi (con un tasso di occupazione di almeno il 50%) e si è percepito un reddito minimo di 4851 franchi lordi.

Se il soggiorno non retribuito dura più di tre mesi, occorre pagare personalmente il contributo AVS rilevante, altrimenti si corre il rischio di produrre lacune contributive. Attenzione: se manca un anno di contribuzione, la rendita viene ridotta di circa il 2,3%.

Per questo motivo è necessario registrarsi presso la cassa di compensazione AVS del proprio cantone di residenza come persona senza attività lucrativa e chiarire eventuali contributi mancanti. In questo modo ci si assicura di versare contributi sufficienti nell’AVS.

Cassa pensioni

Una lacuna previdenziale può verificarsi anche nella cassa pensioni. Perché senza stipendio, nessun contributo finisce nel fondo pensione.

L’entità di tale lacuna dipende dalla durata della pausa lavorativa, dal salario e dall’età. Con l’avanzare dell’età, infatti, aumentano anche gli importi minimi da versare alla cassa pensioni.

Prima del congedo sabbatico, conviene contattare la propria cassa pensioni e chiedere se si possono versare contributi di risparmio facoltativi per il periodo in questione. In caso contrario, si possono versare i contributi mancanti con un riscatto nella cassa pensioni.

Pilastro 3a

Se il congedo non retribuito dura meno di un anno civile, si può continuare a versare contributi nel pilastro 3a.

Se però per un intero anno civile (o più) non si percepisce un reddito soggetto all’AVS, non è possibile effettuare versamenti. I conti AVS già esistenti verranno tuttavia mantenuti.

Consiglio: dal punto di vista fiscale, è opportuno distribuire un periodo più lungo di congedo non retribuito su due anni solari a cavallo dell’anno. In questo modo si garantisce la continuità dei contributi all’AVS e nel pilastro 3a. Inoltre, per due anni si riduce la progressione dell’imposta.

Isabelle von der Weid è consulente alla clientela presso la Banca Migros.

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